A chi è rivolto
Il servizio è rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti previsti solo se residenti nel Comune di Savona.
I cittadini residenti all'estero devono presentare la domanda al Consolato italiano del paese straniero di residenza.
Il servizio è rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti previsti solo se residenti nel Comune di Savona.
I cittadini residenti all'estero devono presentare la domanda al Consolato italiano del paese straniero di residenza.
ATTENZIONE!
Ottenere la residenza in Italia non significa semplicemente “iscrizione anagrafica”.
La residenza, ovvero l’iscrizione anagrafica, sono concesse solamente a coloro che abbiano stabilito la propria dimora abituale in Italia. La circolare k.28.1 del 1991 richiama esplicitamente l’art. 3 del d.P.R. 223/1989, che dispone: “1. Per persone residenti nel comune s’intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune”.
Per essere iscritti in anagrafe non è sufficiente la dichiarazione dell’interessato e neppure la semplice presenza nel Comune:
è necessario aver fissato la dimora abituale. Per dimora abituale si intende la presenza stabile e duratura nel Comune di Savona e l'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali.
Il cittadino straniero non può dichiarare fittiziamente la residenza nel Comune al solo scopo di ottenere la cittadinanza iure sanguinis ed al fine di evitare i tempi del procedimento presso il Consolato d’Italia. Deve, invece, stabilire realmente la dimora abituale in Italia. L'ufficiale d'anagrafe del Comune di Savona svolgerà, per il tramite della polizia municipale e attraverso la richiesta di documentazione apposita, accurate indagini sulla dimora abituale che non significa mera presenza fisica.
La domanda di residenza si intende accolta trascorsi 45 giorni dalla richiesta. Se, tuttavia, emergono nuovi fatti dai quali si evince la non veridicità della dichiarazione di dimora abituale, l'ufficiale d'anagrafe può respingere la pratica o annullare in autotutela la residenza anche decorsi i 45 giorni di accertamenti. La falsa dichiarazione si considera reato, che verrà segnalato all'autorità giudiziaria per quanto di competenza;
Se era già stata presentata la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana all'ufficiale di stato civile, quest'ultimo la rigetta per incompetenza in quanto il cittadino non è residente.
Per maggiori informazioni sull'iscrizione anagrafica, visitare la pagina dedicata al cambio di residenza.
Presentarsi allo sportello URP (Ufficio relazioni con il pubblico) aperto dal lunedì al venerdì (escluso il giovedì, giorno di chiusura) dalle ore 10,30 alle ore 12,30 muniti di passaporto.
Il cittadino verrà successivamente contattato per fissare un appuntamento presso l'ufficio di stato civile per la presentazione della documentazione in suo possesso.
Se il cittadino non ha ancora registrato la residenza nel Comune ed è sprovvisto di permesso di soggiorno, l’ufficio dello stato civile eseguirà un esame sommario dei singoli documenti, compiuto ai solo fini della richiesta di residenza, in applicazione della circolare n. 32/2007. Tale esame non garantisce in alcun modo l’accoglimento della domanda di cittadinanza.
Se l'ufficio dello Stato civile accerta che la documentazione è sufficiente, rilascerà un'attestazione e il cittadino potrà presentare domanda di iscrizione anagrafica e richiedere un appuntamento per l'avvio di procedimento di acquisto della cittadinanza allo sportello URP.
L'ufficiale di stato civile accerterà la trasmissione della cittadinanza da una generazione all'altra, valutando se il rapporto di filiazione costituito all'estero sia valido per l'ordinamento italiano. Dovendo applicare la legge italiana, come previsto dall'articolo 19 della legge 219/1995 è possibile che un ascendente possa essere figlio per l'ordinamento straniero ma non per l'ordinamento italiano. In questo caso l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana verrà rigettata.
Il responsabile del procedimento può richiedere documentazione integrativa mediante un preavviso di non accoglimento della domanda, ai sensi dell'art 10 bis della legge 241/1990. Se il cittadino non produce quanto richiesto nel termine di 10 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto, l'istanza è respinta. Il cittadino potrà inoltrare nuova istanza, se residente.
I documenti allegati alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, regolarmente protocollata, diventano parte dell’archivio corrente e non saranno restituiti per nessuna ragione, nemmeno nel caso in cui la domanda si ritenesse irricevibile oppure l'interessato non voglia più proseguire nel procedimento.
Marca da bollo | 16,00 € |
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
Gli atti e le sentenze devono essere:
Non saranno accettati atti rilasciati da enti religiosi a meno che non vengano accompagnati da una dichiarazione da parte dell'ufficio amministrativo di registrazione delle nascite e matrimoni attestante l'anno di nascita del competente ufficio civile.
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene il riconoscimento di cittadinanza italiana
Durata massima del procedimento amministrativo: Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda
Puoi accedere al servizio direttamente online tramite la tua identità digitale
Accedi al servizioPer conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni di servizio