Articolo 3 Pertinenze
- Ai fini dell’applicazione dell’imposta, per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente le unità immobiliari di cui alla lettera c) del comma 1 del precedente articolo 2 classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (3), limitatamente ad una per ciascuna categoria. Salvo prova contraria, si presume che non siano pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari ubicate ad una distanza dalla stessa superiore a ml. 500, calcolata sulla base del percorso stradale.
- Per usufruire dell’aliquota e, eventualmente, della detrazione previste per l’abitazione principale il contribuente deve presentare, entro il termine previsto dal successivo articolo 13, la comunicazione ivi prevista, corredata da una dichiarazione sostitutiva del contribuente medesimo resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 (5) , attestante la condizione di pertinenza dell’immobile e l’assenza di altri immobili della stessa categoria catastale, tra quelle previste dal comma 1, per cui il contribuente usufruisca già di tali aliquota e detrazione.
Articolo 13 Comunicazioni
- Il contribuente può usufruire dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, 4, 8, comma 1, lettera b), e 9 solo comunicando al Comune , entro il termine stabilito, l’applicazione di tali benefici.
- La comunicazione, condizione essenziale per l’applicazione del beneficio ed avente per oggetto esclusivamente l’immobile interessato, deve essere presentata, sugli appositi modelli predisposti dal Comune, tassativamente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui l’applicazione del beneficio ha avuto inizio, con le modalità indicate al comma 7 del precedente articolo 12 per la presentazione delle dichiarazioni. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
- La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni delle condizioni del contribuente che possano influire sull’applicazione del beneficio. In tal caso il contribuente deve presentare al Comune una nuova comunicazione, nelle forme e nei termini di cui al comma 2.
- L’omessa o tardiva presentazione della comunicazione ovvero l’omessa, incompleta o infedele indicazione nella comunicazione dei dati previsti comporta l’inapplicabilità assoluta da parte del contribuente del beneficio, con conseguente recupero da parte del Comune dell’imposta eventualmente non corrisposta ed applicazione delle relative sanzioni. In caso di presentazione tardiva della comunicazione o di successiva integrazione o rettifica della comunicazione presentata, il beneficio non potrà essere in alcun caso applicato con riferimento ai periodi d’imposta antecedenti la presentazione o l’integrazione o rettifica, ma solo con riferimento ai periodi d’imposta successivi.