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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – ricoveri

Articolo 4 Assimilazione all’abitazione principale

  • Si considera comunque adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare adibita a civile abitazione posseduta da persona anziana o disabile che acquisisce la residenza anagrafica in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata.
  • Per usufruire del beneficio di cui al comma 1 il soggetto passivo deve presentare, entro il termine previsto dal successivo articolo 13, la comunicazione ivi prevista, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui al medesimo comma 1. Tale
  • documentazione può essere sostituita da una dichiarazione del contribuente resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 (7)

Articolo 13 Comunicazioni 

  1. Il contribuente può usufruire dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, 4, 8, comma 1, lettera b), e 9 solo comunicando al Comune , entro il termine stabilito, l’applicazione di tali benefici. 
  2. La comunicazione, condizione essenziale per l’applicazione del beneficio ed avente per oggetto esclusivamente l’immobile interessato, deve essere presentata, sugli appositi modelli predisposti dal Comune, tassativamente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui l’applicazione del beneficio ha avuto inizio, con le modalità indicate al comma 7 del precedente articolo 12 per la presentazione delle dichiarazioni. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. 
  3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni delle condizioni del contribuente che possano influire sull’applicazione del beneficio. In tal caso il contribuente deve presentare al Comune una nuova comunicazione, nelle forme e nei termini di cui al comma 2. 
  4. L’omessa o tardiva presentazione della comunicazione ovvero l’omessa, incompleta o infedele indicazione nella comunicazione dei dati previsti comporta l’inapplicabilità assoluta da parte del contribuente del beneficio, con conseguente recupero da parte del Comune dell’imposta eventualmente non corrisposta ed applicazione delle relative sanzioni. In caso di presentazione tardiva della comunicazione o di successiva integrazione o rettifica della comunicazione presentata, il beneficio non potrà essere in alcun caso applicato con riferimento ai periodi d’imposta antecedenti la presentazione o l’integrazione o rettifica, ma solo con riferimento ai periodi d’imposta successivi.